Art. 16.
(Commissione esaminatrice).

      1. La commissione esaminatrice per l'esame finale del corso di formazione per micologo è nominata dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ed è composta da:

          a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma, con qualifica di dirigente o di funzionario, con funzioni di presidente;

          b) il responsabile del dipartimento competente in materia di prevenzione della ASL, o un suo delegato, nel cui ambito territoriale si svolge il corso;

 

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          c) un esperto micologo designato dalla ASL nel cui ambito è ubicata la struttura organizzativa;

          d) un docente del corso;

          e) un rappresentante del Ministero della salute o dell'Istituto superiore di sanità.

      2. Svolge le funzioni di segretario della commissione esaminatrice un dipendente dell'ente organizzatore del corso.
      3. L'esame si articola in una prova scritta e in una prova pratica.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono un registro nel quale sono annotati in ordine numerico progressivo i nominativi dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo. Tali nominativi, unitamente agli estremi della registrazione, sono comunicati al Ministero della salute che provvede alla loro iscrizione in un registro nazionale.